La tutela dei consumatori e i contratti on-line La tutela dei consumatori e i contratti on-line

L'avvento di internet e delle moderne tecnologie informatiche ha offerto uno nuova ed innovativa forma di incontro tra consumatore e produttore. Questo nuovo mercato ha da un lato creato nuove occasioni di sviluppo frutto della c.d. new economy, ma dall'altro, per colpa di una iniziale deregolamentazione, ha esposto i consumatori al rischio di truffe e di raggiri.

In tutti gli stati occidentali, lo " status " di consumatore è una scoperta piuttosto recente, tipica di quelle società opulente che hanno raggiunto i stadi di capitalismo avanzato. Tuttavia a questa scoperta non sempre, anzi quasi mai, segue una immediata approvazione di misure legislative a sua difesa. A legislatore è sempre occorso un lungo periodo di tempo prima che la sua attenzione venisse richiamata sui problemi dei consumatori. E se sociologi ed economisti rivendicano il merito di tale sensibilizzazione, questa spetta , soprattutto, a quei movimenti spontanei di consumatori che, attraverso i mass - media (internet compreso), denunziano gli aspetti più gravi e dannosi nei quali si manifesta la strategia di profitto dell'impresa. Dobbiamo subito precisare che l'Unione europea non è stata sorda a queste richieste, avendo iniziato a occuparsi della tutela dei consumatori già verso la fine degli anni 80, attribuendosi, dell'ormai noto trattato di Maastricht, specifiche competenze in materia di protezione dei consumatori.

Nell'ambito specifico dei contratti on-line, il primo problema da risolvere i riguarda la validità. Il DPR n. 513 del 10.11. 1997 all'art.11 dichiara testualmente: " i contratti telematici stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge ", sancendo, di conseguenza, la validità del contratto telematico concluso mediante l'apposizione della firma digitale certifica; la stessa legge all'art.1 ne fornisce una chiara definizione. La dottrina è sostanzialmente concorde nel ritenere il DPR 513 (almeno per il momento) diretto più che al singolo utilizzatore di internet, alle società medio-grandi, in considerazione del fatto che la stessa legge, al fine di evitare un uso abusivo della firma digitale da parte di terzi, ha affidato a società per azioni il compito di certificazione e pubblicazione delle chiavi. Infatti prima di firmare Digital mente un documento, al fine di dotarlo di segretezza e autenticità, occorre definire in possesso di una coppia di chiavi (dette chiavi asimmetriche di sapere, necessaria per creare la firma stessa e per dare la possibilità al destinatario e di verificare la genuinità di quanto ricevuto. Per ottenere queste chiavi è necessario rivolgersi ad una Autorità di certificazione (aziende in forma di società per azioni, a cui legislatore italiano ha richiesto, addirittura, gli stessi requisiti di onorabilità richiesti agli istituti di credito) che ha il compito di custodire le chiavi pubbliche indispensabili per la decodifica del messaggio. La chiave privata deve essere gelosamente custodita da parte del suo possesso, cui la 513/97 pone l'obbligo di adottare tutte le misure idonee perché non avvenga un uso truffaldino che danneggi l'affidamento di terzi ignari.

Resta quindi da chiarire, per in tema di tutela del consumatore è fondamentale, se contratti stipulati on-line con firma digitale non certificata o addirittura sprovvisti di qualsiasi segno di autenticità, sono validi. La dottrina è pacificamente concorde nel ritenerlo comunque validi, ritenendo l'incontro della volontà delle parti, per via telematica, in nulla differente da altre forme di comunicazione più tradizionali (telefono, fax, telegramma ecc.) in totale accordo con la nozione generale di contratto offerto dall'art. 1321 del nostro codice civile. L'incertezza sulle soggetto stipulante è sicuramente il più serio di problemi in questa forma di contratto a distanza. Ma se accogliamo la tesi dell'invalidità del contratto on-line, dovremmo, al di fuori di una qualsiasi previsione legislativa, non considerare valide tutte le forme di contratti a distanza, conclusi con i più disparati mezzi di comunicazione. Frenare questo nuovo e potente mezzo di comunicazione chiamato internet, significa perdere un importante risorsa di sviluppo.

Il legislatore comunitario, dal canto suo, ha cercato di offrire nuove, e sempre più complesse, forme di protezione per i consumatori, avendo compreso quali importanza rivestano le nuove tecnologie nella società moderna. In tema di vendite distanza va segnalato il decreto legislativo del 22.05.1998 n. 185 in attuazione della direttiva comunitaria 97/7/CE. La applicabilità delle succitato decreto ai contratti on-line è scontata:; infatti l'articolo 1 della legge in esame afferma: " il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra il fornitore ed un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso ". Alla luce di questa nuova norma, la dottrina ha individuato il momento di conclusione dei contratti informatici, inquadrandoli in due categorie:

-i contratti stipulati tramite l'accesso al sito il fornitore (essi si concludono nel momento in cui l'acquirente trasmette i dati che vengono richiesti dal fornitore nel sito e indica il numero della sua carta di credito);

-i contratti che si concludono mediante posta elettronica: essi si concludono nel momento in cui il messaggio che conferma l'accettazione perviene presso il provider del fornitore.

Dall'art.1 della 185 del 99 si ricava un elemento essenziale perché la tutela accordata da questa legge sia applicabile: è necessario che tutto il contratto, e non solo il momento della sua conclusione, avvenga a distanza; bisogna cioè che non vi sia stato alcun contatto diretto tra il venditore e il consumatore (ad esempio per ispezionare la merce). Alcuni giuristi, interpretando in maniera estremamente la 185/99, sono arrivate alla conclusione che la tutela della normativa in esame non sarebbe accordabile anche nel caso in cui al consumatore siano stati forniti dei campioni della merce, al fine di agevolare la scelta dell'utente.

Venendo all'analisi di delle caratteristiche fondamentali della 185/92 possiamo affermare che si basa su due motori: l'informazione e il diritto di recesso. L'informazione, disciplinata dagli art. 3 e 4, è di due tipi: preventiva e successiva; la prima preceda la stipulazione, la seconda la segue e accompagna l'inizio della esecuzione del contratto. La conseguenza principale della inosservanza dell'obbligo di informazione è legata al diritto di recesso: più tardi vengono fornite le informazioni obbligatorie, più tardi decorre il termine per il recesso, che, in caso di regolare osservanza dell'obbligo di informazione è di dieci giorni dal momento in cui è stata ricevuta la merce o è stato erogato il servizio. A questo punto è facile notare il parallelismo con il decreto legislativo n. 50 del 92 " in materia di contratti stipulati fuori dei locali commerciali ". Del resto obbligo di informazione i diritto di recesso sono, ormai, caratteristica fondamentale di tutte le leggi, di derivazione comunitaria, in materia di tutela del consumatore (ad esempio la nuova disciplina della multiproprietà). L'art. 15 della 185/99 stabilisce che la tutela del DL 50/92 si somma a quella offerta dalla 185, poiché i contratti distanza non possono che essere inclusi in quelli conclusi i al di fuori dei locali commerciali, applicando, in caso di sovrapposizione, la normativa più favorevole al consumatore.

La 185 non è semplicemente una riedizione, riveduta e corretta, del DL 50/92, conseguente al diffondersi di internet, ma introduce due nuovi principi sconosciuti a disciplina precede: il divieto di forniture non richieste e il diritto alla tranquillità della vita privata. Il primo principio, regolato dall'art.9, pone fine ad un sistema che si era largamente diffuso, inquadrabile nelle c.d. vendite aggressive. Spesso capitava che a casa del consumatore veniva consegnato un pacco contenente una certa merce (ad esempio un libro). L'art.9 al comma primo sancisce l'inesistenza di un obbligo, da parte del consumatore, di pagamento. L'invio della merce e deve presumersi a titolo gratuito, sganciando l'ignaro cittadino non solo dall'obbligo del pagamento ma anche da quello della custodia e della restituzione. Il legislatore ha posto fine ad una tendenza che molte, spregiudicate, aziende avevano intrapreso per incrementare i loro guadagni. Il secondo principio riguarda il necessario assenso, previsto dall'art.10, al messaggio pubblicitario a mezzo di telefono, posta elettronica o mezzi automatizzati.

A chiudere questa normativa ci pensa l'art.14 stabilisce la competenza obbligatoria del tribunale di residenza dell'acquirente. Le clausole che spesso sono riportate nei cataloghi di vendita per corrispondenza che affermano " per qualsiasi controversia è competente il foro di.... " sono clausole che vanno considerate come non apposte. inutile sottolineare che la tutela offerta dal combinato disposto dal DL 50/92, DPR 513/97 e dal DL 185/99 non è derogabile neanche con una specifica accettazione da parte consumatore. Le uniche deroghe accettabili solo quelle che ampliano la tutela di base offerta dalla normativa vigente. Il legislatore, insomma, si sta sforzando di offrire la massima tutela possibile al consumatore, al solo fine di farlo sentire " tranquillo " quando acquista attraverso la rete, avendo intuito che agevolare la rete significa diminuire il divario che separa l'Europa degli Stati Uniti. La strada appare comunque ancora lunga ed in salita, ma dovrà essere necessariamente percorsa.

Benny Ronchi