Immaginate di essere appena partiti per le vacanze. Immaginate di essere fermati dalla Polizia Stradale per un banale controllo. Immaginate l'imbarazzo ed i futili tentativi di dimostrare agli agenti che la cassetta audio che stavate ascoltando nel vostro car stereo, copia magari di un cd regolarmente acquistato e lasciato a casa, non è una cassetta pirata. Immaginate la vostra faccia di fronte al vostro arresto per il banale possesso di una copia pirata. Un altro incubo... scusate... esempio. Immaginate di essere un professionista dotato del vostro bravo portatile per esigenze di lavoro, costretto al fastidio ed all'ingombro di dover portare con sè, in ogni viaggio di lavoro, fatture, confezioni e quant'altro serva a dimostrare che il software installato sul suo attrezzo da lavoro è in regola, perchè c'è il rischio di poter essere arrestato a seguito di un banale controllo fatto dalle forze dell'ordine, per possesso illegale di software pirata. Lo ammettiamo: questi sono esempi esagerati, paradossali e sicuramente eccessivi. Ma il rischio per il privato cittadino di essere arrestato al pari di un omicida, solo per il fatto di possedere software, materiale audiovisivo, cd o cassette "non in regola" è qualcosa di concreto e reale.
Lontano dall'attenzione dei Mass-Media, che si mostrano ancora una volta "stranamente" poco interessati dall'argomento, qualcosa in Parlamento si muove lentamente ed in modo silenzioso, quasi subdolo. Un ombra alla Grande Fratello di orwelliana memoria sta muovendo forze che dimostrano chiaramente di non sapere ciò che stanno facendo. Sta proseguendo l'iter del Disegno di Legge n°1496, presentato dagli allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi, dal Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, Walter Veltroni, seguiti dai responsabili del Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero delle Finanze, ed integrato dal documento n°2157 presentato dai senatori Centaro, La Loggia, Schifani e Greco. Perché parlare in questa sede di un disegno di legge? Semplicemente perchè riguarda la normativa che regolamenta il diritto d'autore, e quindi la tutela delle proprietà intellettuali relative ad opere letterarie, musicali, cinematografiche, ed anche (e soprattutto) il software per elaboratore elettronico.
Già da tempo la giurisprudenza italiana aveva equiparato il software ad un'opera letteraria, essendo frutto di ingegno, ed in particolar modo i videogiochi ad opere audiovisive. Persino una Normativa Comunitaria ne introduceva l'equipollenza, la CEE91/250 poi accolta in Italia con la modifica sulle norme a tutela del diritto d'autore attraverso un Decreto Legge del '92.
Il presente DDL non fa altro che aggiornare tale legge e le prime stranezze si intravedono quando si legge il testo, con occhio critico, laddove piuttosto che ratificare le ultime illuminate sentenze prodotte da alcuni giudici, che avevano inflitto pene eque in relazione al reato commesso, ne annulla quel germe di giustizia ed equità che tutti si aspettano, rincarando esageratamente il peso delle punizioni: quella che in realtà appare evidente come una semplice contravvenzione ad un contratto tra le parti viene trasformata addirittura in reato penale!
L'influenza delle potenti lobby, ed in particolare dei produttori di software, ai quali le sentenze illuminate non sono mai andate giù, è lampante.
La precedente norma, correttamente interpretata, prevedeva l'applicazione del codice penale solo in caso di reati più gravi, dove l'atto della copia illegale era legato alle finalità di lucro, ovvero un ritorno economico conseguito con la vendita di materiale pirata. L'attuale testo ha esplicitamente sostituito il termine "lucro" con quello di "profitto", ovvero: è profitto anche il risparmio conseguente all'installazione del medesimo pacchetto su due computer diversi contemporaneamente! Questo reato attualmente viene punito semplicemente risarcendo la parte lesa e non con la detenzione. Per fare un chiaro paragone, è come se la Polizia
Municipale, invece di multare un automobilista che lascia in sosta vietata l'automobile, provvedesse alla confisca o alla distruzione del mezzo! In casi simili è evidente, anzi lapalissiano, che chiunque parlerebbe di pena spropositata. Perchè allora per quanto riguarda i diritti d'autore nessuno protesta? Rendiamoci conto che l'effetto immediato di questa legge è che chiunque sia scoperto in possesso di una qualunque copia pirata, rischia una pena detentiva paragonabile a quella di chi commette colposamente un omicidio!!! Non è una esagerazione. Provate a leggere attentamente il seguente pezzo del DDL approvato dalla Camera dei Deputati:
Art. 13.
1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.» (N.d.A. cioè quello che comunemente viene chiamato "crack") «La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità».
E non si deve pensare che le suddette pene siano applicabili ai soli "pirati del software", ma riguardano OGNI forma di pirateria, da quella musicale ed audiovisiva a quella letteraria! E' Giustizia questa?
L'esplicita trasformazione in reato penale, inoltre, apre nuove vie.
Sebbene la normativa apparentemente ignori Internet, canale preferenziale di distribuzione di software piratato spesso sotto forma di crack, musica in formato MP3 ed a breve anche di video, grazie al formato emergente DIVX ed al crescere delle velocità di connessione, consente però di perseguire anche i reati commessi nel ciberspazio, infatti solo per i reati più gravi, per definizione quelli da codice penale, è consentita la possibilità di eseguire intercettazioni telefoniche e quindi telematiche.
In questo modo basta monitorare un sito pirata, per veder cadere nella grande rete, questa volta non virtuale, tanti potenziali aspiranti pirati.
Si parla tanto di normativa sulla Privacy, per poi scoprire che alle nostre spalle c'è un occhio pubblico continuamente vigile ed attento su tutti i nostri movimenti. Per convincersi che queste considerazioni siano ben più di un sospetto, basta leggere qualche trattato internazionale sulle indagini di polizia giudiziaria in campo di information technology.
Si è portati davvero a credere che il potere economico delle lobby ha avuto il sopravvento sulla razionalità dei legislatori. Ma ci sono anche altri interessi. Non dimentichiamoci che il settore dello sviluppo del software, è uno dei, se non IL più fiorente mercato degli ultimi decenni, quindi rappresenta per lo Stato Italiano entrate fantastiche derivanti dall'Imposta sul Valore Aggiunto, meglio conosciuta come I.V.A. Inoltre "stranamente" quelli citati sono tutti campi dove è attiva la SIAE, che dal disegno di legge ne esce con poteri esageratamente ampliati e con l'opportunità di aumentare ulteriormente i suoi introiti, grazie all'obbligo del bollino su ogni supporto contente software per elaboratore, mentre l'attuale normativa lascia tale possibilità a discrezione del produttore. In pratica il bollino della SIAE diventerà un super marchio di qualità, chi lo possiede è in regola, chi non lo possiede è sicuramente un pirata!
Perchè coinvolgere la SIAE?
Oggi è necessario ricercare sull'harddisk del computer il software sospetto, per poi procedere alla verifica delle licenze e delle eventuali fatture di acquisto, che è sempre bene mettere da parte, ma che in realtà quanti conservano? Ecco quindi che nei casi dubbi è necessario contattare il produttore per verificare il numero di licenza: troppo disturbo per qualsiasi software house di dimensioni medio-grandi, possibilmente multinazionale, costretta al fastidio di dover controllare nei propri database clienti, oppure costretta a realizzare un Call Center automatizzato per eseguire questi controlli! Invece con il bollino lucente della SIAE è tutto più semplice e rapido: basta guardare le sei faccie della custodia del supporto. Se il bollino non c'è, gli agenti sapranno con certezza che si tratta di copia contraffatta o illegale! In questo modo anche i protagonisti delle barzellette sui Carabinieri saprebbero cosa cercare!
E come si ottiene questo "magico manufatto"? Basta memorizzare il prodotto da distribuire, su un supporto non modificabile, ovvero un CD-R e consegnarlo ad una delle sedi periferiche SIAE, pagando una tassa per ogni bollino richiesto. Il bollino, però, secondo quanto riportato nel comma 2 dell'articolo 10 del suddetto DDL, è apposto dopo la dichiarazione del richiedente di aver assolto a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore (ovvero il DDL in questione). La SIAE così si riserva, in presenza di seri indizi, di verificare anche successivamente circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposzione. Che in termini non burocratici, significa che il bollino è concesso solo fino a prova contraria! Chi conosce l'italica normativa sui brevetti, capisce in quale ginepraio burocratico si va a finire. Il costo del bollino non è eccessivo e quindi facilmente ammortizzabile soprattutto per le Major, ma a farne le spese, come al solito, sono i pesci piccoli perchè non hanno voce in capitolo. In questo caso i pesci piccoli sono quella miriade di programmatori hobbisti e piccole software house, fonte inesauribile di idee per i grandi, che scrivono programmi per il gusto di farlo, che al massino vendono qualche decina di copie magari in Shareware (forma commerciale che la legge italiana non concepisce nemmeno!). Costoro per avere il magico bollino devono sobbarcarsi comunque costi aggiuntivi imprevisti, burcratici e non, tali da far desistere prima ancora di incominciare.
I punti sono due: o queste considerazioni sono "sfuggite" ai legislatori, oppure le loro scelte sono state mirate (o sono state fatte mirare), come potrebbe pensare qualche paranoico "alla X-Files", proprio per colpire tale fascia che si macchia dell'ignobile crimine dell'evasione fiscale non versando l'IVA sul proprio lavoro hobbistico, e che, peggio ancora, risica piccole fette di mercato dai grandi! Noi siamo piuttosto paranoici.
A dire il vero ci sarebbe una scappatoia, da verificare, basata sull'interpretazione dei termini ambigui adottati dai legislatori, infatti il comma 3 del già citato articolo 10 (nella versione approvata dalla
Camera dei Deputati) dichiara quanto segue:
«3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. ... ».
Rileggendo con molta attenzione tale estratto si evince come non tutti i programmi per elaboratore elettronici siano soggetti al bollino, ed in particolare quelli contenti animazioni, suoni, o voci ESPRESSAMENTE realizzati per il programma, ed a maggior ragione se questi ne sono privi.
Sembrerebbe, quindi, che i piccoli programmatori siano esonerati dal bollino.
C'è però una grossa incongruenza con l'articolo 13, comma 1 menzionato precedentemente, dove viene citato esplicitamente il bollino SIAE quale riferimento unico della regolarità del programma. Chi distribuisce o meglio vende un software, intende averne un profitto e quindi è tenuto ad apporre il bollino. Quale dei due articoli sarà valido? Sicuramente questo sarà il nuovo cavillo legale da giocare in tribunale. Fino a poco tempo fa era l'uso del termine "lucro" anzichè "profitto" la motivazione delle illuminate sentenze di cui sopra. Almeno due giudici hanno sottolineato che il possesso illegale di un software costituisce "profitto" e non "lucro" (come richiedeva la legge ed in virtù del quale venivano formulate le accuse), poichè il possesso non è vendita, quindi non produce guadagno quantificabile in denaro. Ma questo giochetto ora è reso impossibile dall'attuale stesura.
Come già detto, la presente legge non contempla Internet come mezzo di distribuzione, almeno non in modo esplicito. Poichè nel nostro paese vige la prassi che è tutto vietato tranne quello che non è esplicitamente autorizzato, sembrerebbe impossibile vendere software via rete, dato che su un pacchetto TCP/IP non è possibile apporre materialmente il bollino e non è prevista nemmeno una versione elettronica dello stesso, che potrebbe essere facilmente realizzata allegando la Firma Digitale della SIAE all'archivio del software. Strano che una simile idea non sia venuta ai legislatori, dato che l'Italia è stato il primo paese europeo a credere nella firma elettronica. Soprattutto considerando che la SIAE vorrebbe un fantomatico bollino elettronico anche per i siti dotati di musica! Ma dopotutto stiamo parlando di Italia e di leggi e legislatori italiani.
Sebbene la vecchia normativa fosse lacunosa, la presente risulta ambigua e di parte. Ed il culmine di tutto ciò è la pubblica gogna dettata dall'articolo 16, che prevede la pubblicazione dei nominativi dei condannati per pirateria sui più importanti quotidiani nazionali. Non ci resta che confidare nel giudizio e nel buon senso della nostra magistratura e delle nostre valenti Forze dell'Ordine, che, salvo ordini iniqui "dall'alto", conoscono molto meglio dei legislatori la differenza tra un illecito commerciale ed un reato penale propriamente detto. Basta attendere con pazienza la prossima variante tra circa un decennio, sperando che vengano corrette tali ambiguità. L'ideale, poi, sarebbe stralciare la tutela del software da quella dei diritti d'autore per la sua atipicità, per realizzare una normativa specifica. Non possiamo sapere se questa nostra flebile voce arriverà mai ai nostri legislatori, comunque vorremmo ricordare loro che il deterrente psicologico non è costituito da una pena esemplare, ma dalla certezza della stessa. Tra carceri stracolme, problemi derivanti dall'immigrazione clandestina ed il "classico" operato della criminalità organizzata e microcriminalità, quanti reati di gran lunga ben più gravi della pirateria restano impuniti in Italia?
Qualcuno cerca di ottenere i mezzi per ripetere l'Italian Crackdown del 1994.
Non diamogli questa possibilità.
Francesco De Napoli & Gaetano Campagna